martedì 2 settembre 2025

ONU e diritto internazionale: un chiarimento necessario

 Nazioni Unite (ONU)


Approfondimento: natura giuridica e valore delle risoluzioni ONU

Spesso nell’opinione comune si ritiene che le risoluzioni dell’ONU abbiano valore vincolante per tutti gli Stati membri e possano essere considerate fonti dirette del diritto internazionale. In realtà, occorre distinguere tra le diverse tipologie di risoluzioni e il contesto istituzionale in cui vengono adottate.

1. Assemblea Generale: risoluzioni a carattere raccomandatorio

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (artt. 10-14 della Carta ONU) può discutere e formulare raccomandazioni su qualunque questione rientri nell’ambito della Carta, ma le sue decisioni non hanno carattere giuridicamente vincolante.

  • Le risoluzioni dell’Assemblea Generale sono considerate soft law: strumenti di pressione politica e diplomatica, capaci di influenzare lo sviluppo del diritto internazionale consuetudinario, ma prive di obbligatorietà immediata.
  • Esempio storico: la Risoluzione 2625 (XXV) del 1970, "Dichiarazione sui principi di diritto internazionale", ha contribuito a consolidare principi generali (non uso della forza, autodeterminazione, cooperazione internazionale), ma non ha introdotto obblighi giuridici nuovi.

2. Consiglio di Sicurezza: risoluzioni vincolanti ma limitate

Il Consiglio di Sicurezza ha poteri più incisivi, soprattutto ai sensi del Capitolo VII della Carta ONU (artt. 39-51), che disciplina le azioni in caso di minaccia alla pace e sicurezza internazionale.

  • Le risoluzioni adottate in questo ambito sono giuridicamente vincolanti per gli Stati membri (art. 25 Carta ONU: “I Membri delle Nazioni Unite convengono di accettare e di eseguire le decisioni del Consiglio di Sicurezza”).
  • Tuttavia, questo potere è condizionato dalla presenza dei cinque membri permanenti (P5: Stati Uniti, Russia, Cina, Francia, Regno Unito) che godono del diritto di veto (art. 27 Carta ONU). Ciò significa che le decisioni più importanti sono sempre frutto di compromessi politici, non di mera applicazione di diritto.
  • Esempio: le sanzioni contro l’Iraq (1990, risoluzione 661) sono state vincolanti per tutti gli Stati membri; al contrario, in Siria, il veto russo e cinese ha impedito l’adozione di risoluzioni coercitive.

3. Assenza di un potere esecutivo globale

L’ONU non dispone di un vero potere coercitivo assimilabile a quello degli Stati sovrani. Può decidere operazioni di peacekeeping o autorizzare l’uso della forza (art. 42 Carta ONU), ma l’attuazione pratica dipende dalla volontà e dal contributo degli Stati membri.

  • Non esiste un “governo mondiale” in grado di imporre regole universali.
  • L’ONU è quindi un’arena politica dove gli equilibri di potere (soprattutto tra le superpotenze) determinano l’effettiva portata delle risoluzioni.

4. Trattati vs. risoluzioni ONU

Mentre i trattati internazionali producono effetti giuridici obbligatori tra gli Stati che vi aderiscono (principio pacta sunt servanda, art. 26 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, 1969), le risoluzioni ONU non hanno questo valore generale.

  • Hanno efficacia vincolante solo se adottate dal Consiglio di Sicurezza in materia di pace e sicurezza.
  • Per il resto, sono strumenti di orientamento politico, morale o diplomatico.

5. Peso politico e manipolazioni

È vero che il sistema ONU riflette rapporti di forza geopolitici. Il diritto di veto dei membri permanenti rende il Consiglio di Sicurezza spesso ostaggio degli interessi delle superpotenze.

  • Da un lato, questo garantisce che le decisioni più gravi siano prese solo con l’accordo delle principali potenze nucleari (funzione di stabilità).
  • Dall’altro, alimenta la percezione che l’ONU sia utilizzato come strumento politico piuttosto che come garante imparziale del diritto internazionale.
  • Anche i costi di gestione e i privilegi dei funzionari ONU sono oggetto di critiche, ma ciò non cancella il ruolo essenziale dell’Organizzazione come foro multilaterale per il dialogo e la prevenzione dei conflitti.

Conclusione

Le risoluzioni ONU non sono fonti dirette di diritto internazionale universale.

  • Quelle dell’Assemblea Generale hanno valore politico e morale.
  • Quelle del Consiglio di Sicurezza, in materia di pace e sicurezza, sono giuridicamente vincolanti ma dipendono dai veti e dal consenso politico dei membri permanenti.

Il diritto internazionale è solo una definizione politica utilizzata per fare pressioni sugli stati fino a quandoe se  i rispettivi governi ne accettino le risoluzioni, ma non ha un senso giuridico concreto perché manca di territorlità, una Corte di Giustizia CPI universalmente riconosciuta e la capacità di esercitare il suo ruolo e non ha una forza di plizia/militare. Quindi parlare di "DIRITTO INTERNAZIONALE" è non senso.


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